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Fattore Solare Gtot nuovi obblighi.

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Sono stati recentemente emanati tre nuovi decreti datati 26 Giugno 2015 relativi alle prestazioni energetiche degli edifici. Il terzo decreto riguarda le prescrizioni per gli edifici sottoposti a lieve ristrutturazione (< 25% della superficie totale) o a riqualificazione. In questi due casi si fa riferimento ai parametri che devono possedere i serramenti. Due punti in particolare sono rilevanti per i produttori di serramenti, quello relativo ai valori di trasmittanza Termica (U) e quello relativo ai valori minimi di Fattore solare totale (gtot).

NUOVI VALORI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA U NEGLI EDIFICI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE
Nella tabella 4 dell’appendice B del decreto si fa riferimento ai nuovi limiti di trasmittanza U delle finestre comprensive del cassonetto. Come evidenziato a partire dal 01 Ottobre 2015 i valori di trasmittanza termica da rispettare nel caso di riqualificazione o di ristrutturazione leggera sono stati abbassati nelle zone E ed F rispettivamente ad 1,9 e 1,7 W/m²K , per il 2021 tali valori si abbasseranno ulteriormente (per la Lombardia i valori previsti per il 2021 sono stati anticipati al 1° Gennaio 2016; per l’Emilia Romagna al 1° Gennaio 2017).
Due sono i punti di novità:
1) Nel valore complessivo non è più considerato l’apporto di “Resistenza Termica” di Schermi Oscuranti e tapparelle, come è invece nel caso dei valori Uw richiesti ai fini della detrazione 65%.
2) Nel valore totale U da rispettare è compreso il valore Usb dei cassonetti. Su questo punto aspettiamo delucidazioni per capire come dovrà essere calcolato il contributo del valore Usb del cassonetto al valore U totale.
Se però dovessimo rifarci ai valori tabellari suggeriti dal Comitato Termotecnici Italiano (CTI), 6,0 W/m²K per i cassonetti non coibentati e 1,0 W/m²K per i cassonetti con uno spessore di coibentazione di 20mm, dovremmo, ogni volta che si procede alla sostituzione di finestre, provvedere alla sostituzione del cassonetto con un cassonetto coibentato o alla coibentazione del cassonetto esistente con un pannello di almeno 20mm.

VALORI MINIMI DI FATTORE SOLARE gtot (ggl + gsh) NEGLI EDIFICI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE
Nella tabella 5 dell’appendice B del decreto 25 Giugno 2015 vengono imposti nuovi valori minimi di fattore solare totale gtot. Il Fattore solare totale, che rappresenta la parte energetica della radiazione che non viene riflessa o assorbita dalla superficie del vetro, è dato dal fattore solare g del vetrocamera (rilevabile dalla scheda tecnica del vetro) e dal contributo del fattore solare gsh della schermatura filtrante (sh sta per shielding > ombreggiante).
L’obiettivo del decreto è evidente: siccome nel periodo estivo si hanno i maggiori consumi di elettricità dell’anno, è necessario provvedere a sistemi che limitino l’ingresso del calore senza limitare la luminosità negli ambienti abitati.
In questo caso due punti appaiono rilevanti :
1) Il valore limite è da rispettare solo per le finestre posizionate da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse pertanto le finestre posizionate a NORD, NORD EST e NORD OVEST. Questo è abbastanza chiaro, in quanto le finestre posizionate a NORD non sono esposte all’irraggiamento estivo.
2) Leggendo attentamente il decreto sembra che si considerino nel calcolo solo le schermature solari ombreggianti (Veneziane, Tende, Frangisole) , mentre sembrerebbero escluse le tapparelle e le persiane , a meno che non si tratti di persiane a stecca aperta o con lamelle orientabili. Gli scuri classici e le tapparelle verrebbero considerati come sistemi oscuranti e non come sistemi di controllo solare. Su questo punto si attendono però maggiori delucidazioni da parte degli organi competenti.
In definitiva ogni nuova finestra posata in riqualificazione dovrà essere dotata o di un sistema di controllo solare che “abbatta” il fattore g della vetrazione, oppure di un vetro selettivo con fattore solare g < a 0,35. Come sempre, all’uscita di nuove normative, alcuni punti vengono chiariti in fasi successive. Posto che a differenza del valore U del serramento, il valore gtot (ggl + gsh) potrebbe essere calcolato direttamente dal produttore di serramenti, ci rendiamo però conto della possibile difficoltà nell’effettuazione del calcolo in maniera autonoma. Per aiutare i serramentisti che desiderano ottemperare alle nuove disposizioni, il laboratorio SGM sta approntando il pacchetto “Fattore Solare”. Il pacchetto consiste in:
1) Rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio SGM con tutti i valori del gtot (ggl + gsh) possibili (a seconda del sistema di schermatura utilizzato), calcolati con il valore g del vetro che il serramentista utilizza più di frequente. Rapporto di prova con la classe di appartenenza della schermatura, da utilizzare quando si installa solo la schermatura e si desidera usufruire della detrazione 65%
2) Fornitura di software dove il serramentista può inserire il valore g di un ulteriore vetro ed ottenere tutti i valori gtot
3) Fornitura di: dichiarazione per il cliente finale del valore gtot dei serramenti oggetto di fornitura; dichiarazione classe di appartenenza schermo per detrazione 65%.

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